Art. 20.
(Esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza).

      1. Gli addetti agli organismi informativi non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tale qualifica è sospesa durante il periodo di servizio nei citati organismi per coloro che già la rivestono in base all'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.
      2. Ove necessario allo svolgimento di particolari compiti o per la tutela delle strutture, la qualifica di ufficiale o di

 

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agente di pubblica sicurezza può essere attribuita agli addetti agli organismi informativi, per non oltre sei mesi rinnovabili, dall'Autorità delegata, sentito il Ministro dell'interno, su proposta del direttore esecutivo del DIGIS, nei casi di urgenza formulata anche in forma orale e confermata per iscritto entro quarantotto ore.
      3. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale degli organismi informativi ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai propri superiori.
      4. I direttori degli organismi informativi hanno obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati.
      5. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su autorizzazione dell'Autorità delegata, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali degli organismi informativi.